TIA-Tariffa per l'utenza domestica

LA TARIFFA PER L'UTENZA DOMESTICA


La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ed aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto.
L'occupazione o la conduzione di un locale si ha con l'attivazione dei servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica (in particolare ha rilievo la stipula del contratto con l'Ente che eroga l'energia elettrica) o la presenza di mobilio. In mancanza di tali presupposti l'occupazione di un locale si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
La Tariffa è calcolata in base alla superficie occupata e al numero degli occupanti l'unità immobiliare.


Esclusioni dall'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale :

Non sono soggette all'applicazione della Tariffa:
1) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultano completamente vuote, inutilizzate, prive di qualsiasi arredo e di allacciamento ai pubblici servizi quali gas, acqua ed energia elettrica;
2) i locali non utilizzati in quanto oggetto di rilascio dai competenti uffici comunali di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento;
3) le unità immobiliari inagibili, inabitabili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.


Riduzioni e agevolazioni sull'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale:

I Comuni hanno previsto particolari riduzioni e/o agevolazioni per coloro:

1) che residenti nel Comune detengono un immobile quale seconda abitazione, non ceduto a terzi in locazione o comodato;
2) che non residenti nel Comune detengono un immobile ad uso stagionale e discontinuo, non ceduto a terzi in locazione o comodato;
3) che residenti all'estero dispongono di un immobile nel Comune;
4) che occupano un immobile che dista oltre 1.000 metri ( per alcuni Comuni 500 metri) dal più vicino punto di raccolta;
5) che versano in condizione di grave disagio socio-economico. Ogni anno, il competente organo comunale stabilisce i requisiti per i quali riconoscere l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.