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LA TARIFFA PER L'UTENZA DOMESTICA
La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ed aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto. L'occupazione o la conduzione di un locale si ha con l'attivazione dei servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica (in particolare ha rilievo la stipula del contratto con l'Ente che eroga l'energia elettrica) o la presenza di mobilio. In mancanza di tali presupposti l'occupazione di un locale si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. La Tariffa è calcolata in base alla superficie occupata e al numero degli occupanti l'unità immobiliare.
Esclusioni dall'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale :
Non sono soggette all'applicazione della Tariffa: 1) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultano completamente vuote, inutilizzate, prive di qualsiasi arredo e di allacciamento ai pubblici servizi quali gas, acqua ed energia elettrica; 2) i locali non utilizzati in quanto oggetto di rilascio dai competenti uffici comunali di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento; 3) le unità immobiliari inagibili, inabitabili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
Riduzioni e agevolazioni sull'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale:
I Comuni hanno previsto particolari riduzioni e/o agevolazioni per coloro:
1) che residenti nel Comune detengono un immobile quale seconda abitazione, non ceduto a terzi in locazione o comodato; 2) che non residenti nel Comune detengono un immobile ad uso stagionale e discontinuo, non ceduto a terzi in locazione o comodato; 3) che residenti all'estero dispongono di un immobile nel Comune; 4) che occupano un immobile che dista oltre 1.000 metri ( per alcuni Comuni 500 metri) dal più vicino punto di raccolta; 5) che versano in condizione di grave disagio socio-economico. Ogni anno, il competente organo comunale stabilisce i requisiti per i quali riconoscere l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.
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